Quali sono le prescrizioni tradizionali riguardo al digiuno ed alla Quaresima?
Innanzitutto
è bene ricordare che fare penitenza è un comandamento divino. La Chiesa
Cattolica, applicando questo comandamento, ha sempre prescritto dei giorni di
digiuno. Imitando l’esempio di Mosè, Elia e Nostro Signore Gesù Cristo, che
digiunarono 40 giorni, fu istituita, sin dall’antichità, la Quaresima. Il
digiuno quadragesimale è stato istituito dagli apostoli stessi, secondo San
Girolamo (Ep. XXVII ad Marcellam),
San Leone Magno (Serm. II, V, IX, De
Quadragesima), San Cirillo d’Alessandria (Homil. paschal.), Sant’Isidoro (De
eccles. officiis l. VI, C. XIX). Antichissimo nella Chiesa romana era anche
il digiuno delle quattro tempora, all’inizio delle stagioni; parimenti
remotissimo è il digiuno all’inizio delle feste.
Valga
per tutti quanto ricordava Papa Benedetto XIV, con la bolla Nos ambigimus,
del 30 maggio 1741: «l’osservanza della quaresima è il legame della nostra
milizia: è per essa che ci distinguiamo dai nemici della Croce di Cristo: per
essa che allontaniamo i flagelli dell’ira divina: per essa che, protetti dall’aiuto
celeste durante il giorno, ci fortifichiamo contro i principi delle tenebre. se
quest’osservanza si rilasserà, sarà a detrimento della Gloria di Dio, per il
disonore della religione cattolica e delle anime cristiane: e non c’è dubbio
che questa negligenza diventerà la fonte di sventure per i popoli, di disastri
nei pubblici affari, di infortuni per gli individui».
La
materia, già disciplinata nella codificazione piano-benedettina del 1917 (cann.
1250-1254), è stata normata nuovamente con la Cost. Ap. Poenitemini di papa
Montini del 1966 e rivista nella codificazione canonica del 1983 (cann.
1250-1253). Lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, per la verità, al n. 1438 non dà
particolari indicazioni. La Conferenza episcopale italiana nel 1994 ha inteso dare delle
prescrizioni sostanzialmente più larghe e benevoli di quelle tradizionali (per
riferimenti, cfr. Dag Tessore, Il digiuno, Città Nuova, Roma 2006, pp. 65 ss. Per approfondimenti storici, rinvio a Ignazio De Francesco –
Carla Noce, Il digiuno nella Chiesa antica. Testi siriaci, latini e
greci, Paoline, Milano 2011).
Volendo,
tuttavia, seguire il rito tradizionale (c.d. forma straordinaria) della Messa,
non si può far a meno di recuperare, per coerenza e logica, le regole vigenti con quel
rito in tema di astinenza e digiuno e, dunque, non possiamo non riferirci alla
codificazione piano-benedettina, come modificata dal decreto della S.C. dei
riti del 16 settembre 1955 e della S.C. del Concilio del 25 luglio 1957.
In
base a tale disciplina (v. qui):
- LA LEGGE
DEL DIGIUNO obbliga tutti i fedeli che hanno compiuto i 21 anni e non hanno
ancora iniziato il 60° anno.
- LA LEGGE
DELL’ASTINENZA dalla carne obbliga tutti i fedeli a partire dai 7 anni
compiuti.
IL DIGIUNO
consiste nel fare un solo pasto al giorno e due piccole refezioni nel corso
della giornata (i teologi moralisti quantificano in 60 grammi al mattino e 250
grammi alla sera).
L’ASTINENZA
vieta l’uso della carne, di estratto o brodo di carne, ma non quello delle
uova, dei latticini e di qualsiasi condimento di grasso animale.
GIORNI DI
ASTINENZA DALLA CARNI:
– tutti i Venerdì dell’anno (tranne se vi cada una festa
di precetto).
GIORNI DI
ASTINENZA E DI DIGIUNO:
– Mercoledì
delle Ceneri;
– ogni
Venerdì e Sabato di Quaresima;
– il
Mercoledì, il Venerdì e il Sabato delle Quattro Tempora;
– le Vigilie:
a) di Natale
(24 Dicembre);
b) di
Pentecoste;
c) dell’Immacolata
(7 dicembre);
d)
d’Ognissanti (31 Ottobre).
GIORNI DI
SOLO DIGIUNO SENZA ASTINENZA: tutti gli altri giorni feriali di Quaresima (le
Domeniche non c’è digiuno).
POSSONO
NON PRATICARE L’ASTINENZA:
-
i poveri che ricevono carne in elemosina e non hanno altro da mangiare;
-
gli infermi, i convalescenti, i deboli di stomaco, le donne che allattano, le
donne incinte se deboli;
-
gli operai che fanno i lavori più pesanti quotidianamente
-
mogli, figli, servi, tutti coloro che esercitano un servizio, essendovi
costretti, e che non possono avere altro cibo sufficientemente nutriente.
POSSONO
NON PRATICARE IL DIGIUNO:
-
coloro che digiunerebbero con grave incomodo: malati, convalescenti, deboli di
nervi, donne che allattano o incinte;
-
poveri che già hanno poco cibo a disposizione;
-
coloro che esercitano un lavoro che è moralmente e ordinariamente incompatibile
con il digiuno (lavori corporali e onesti pesanti: fonditori, fabbri, metalmeccanici,
muratori, tagliaboschi, calzolai, conciatori, fornai, mugnai, agricoltori,
vasai, lavandaie, vetturini, marinai, lavoratori con macchinari che debilitano
il corpo e la mente).
-
i domestici che sono occupati in molti e pesanti lavori;
-
coloro che fanno un lavoro intellettuale o spirituale molto faticoso e
diuturno: studenti sotto esami, professori che devono preparare molte lezioni,
anche maestri di ginnastica;
-
chi deve fare un lungo e stancante viaggio (almeno nove chilometri a piedi
oppure un giorno intero di viaggio in treno, nave, aereo con vari scali);
-
per un maggior bene o per un’opera di pietà più grande se questa è moralmente
incompatibile con il digiuno: coloro che assistono negli ospedali, i
predicatori, ecc. ..., ricordando che eleemosyna, ieiunium, abstinentia,
oratio (elemosina, digiuno, astinenza, preghiera) è l’essenza della Quaresima
cattolica!
Il digiuno e l’astinenza quaresimale inizia dalla mezzanotte del mercoledì delle ceneri.
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