Sante Messe in rito antico in Puglia

domenica 27 dicembre 2015

Un libro di Giovanni Turco: Costituzione e Tradizione. Una recensione di Cristina Siccardi

Nella memoria di S. Giovanni, apostolo ed evangelista, e nel ricordo dell’inizio delle Apparizioni del Signore (27 dicembre 1673) nel monastero della Visitazione di Paray-le-Monial a Santa Margherita Maria Alacoque, rilancio quest’interessante recensione di Cristina Siccardi.

Alonso Cano (attrib.), S. Giovanni a Patmos, XVII sec., museo del Prado, Madrid

Domenichino, S. Giovanni evangelista, 1621-29, National Gallery, Londra

Domenichino, S. Giovanni evangelista, XVII sec., Bob Jones University, Greenville

Emmanuel Lambardos o Lombardos (Εμμανουήλ Λομβάρδος), S. Giovanni ispirato scrive l'Apocalisse che detta al segretario, il diacono S. Procoro, nipote di S. Stefano, 1602, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini, Venezia



Fyodor Antonovich Moller (Фёдор Антонович Моллер), S. Giovanni predica durante i baccanali a Patmos, 1856, Museo di Stato Russo, San Pietroburgo

Icona del Santo Apostolo Giovanni il Teologo, XIX sec.


Alexander Kapitonovich Sytov, S. Giovanni il Teologo, 1995

Andrei Mironov, S. Giovanni il Teologo e S. Procoro, 2015, collezione privata

Gesù maestro tra i SS. Giovanni evangelista e Paolo apostolo


Un libro di Giovanni Turco: Costituzione e Tradizione

di Cristina Siccardi

Essendo l’Universo ordinato secondo criteri e principi, anche le società umane, piccole o grandi che siano, sono obbligatoriamente tenute a stabilire criteri e principi di convivenza e di relazionalità. Quando le costituzioni umane rispettano e si ricollegano alla Costituzione naturale, allora esse sono ordinamenti non creati a nuovo (rivoluzionari), ma connaturate, ovvero scaturiscono in maniera naturale e logica.
La «Costituzione naturale», scrive uno dei filosofi più credibili e più logici dell’età contemporanea«non dipende da nessuna opinione. La sua negazione comporta l’esclusione della “cosa”. Dalla sua evacuazione non può che derivare una apparenza della res publica, ovvero un suo simulacro, il quale presenta una continuità puramente nominale con la sostanza in luogo della quale è posto. In tal senso, la Costituzione naturale rinvia alla politicità ed alla giuridicità naturale della comunità politica, cioè all’ordine secondo giustizia finalizzato al bene comune». La citazione è tratta (p. 7) da Costituzione e Tradizione (Edizioni Scientifiche), libro di fresca pubblicazione, scritto dal Professor Giovanni Turco, docente all’Università di Udine, dove insegna Diritto pubblico, Etica e deontologia professionale, Teoria dei diritti umani.
Il filosofo cristiano, che ha lasciato il più ampio e approfondito corpus intorno al tema della legge naturale, è San Tommaso d’Aquino. La Summa Theologica è una cattedrale di pensiero fondata sulla consapevolezza che la lex humana, il cosiddetto «diritto positivo» dell’età moderna, deve essere posta in rapporto con le fonti di diritto superiore, ovvero la lex naturalis e la lex divina. In San Tommaso le tre fonti (legge divina – legge naturale – legge umana) si compenetrano in un disegno nel quale l’uomo partecipa del piano divino per la salvezza.
Il diritto naturale per San Tommaso deve essere calato, nella realtà mutevole terrena, con saggezza, sapienza e competenze di ordine tecnico e strumentale. I principi primi del diritto naturale sono auto-evidenti, infatti sono principia indemostrabilia naturaliter cognita, ossia, seppure indimostrabili, sono colti immediatamente dall’intelletto.
La prima fonte della Giustizia, per il Dottore Angelico, è la ragione divina, che dà luogo alla legge divina e guida verso la beatitudine eterna e a questa l’uomo è tenuto a sottoporsi con umiltà. La seconda fonte di Giustizia è la legge naturale, conoscibile per mezzo della ragione e fondata su principi universali, comuni a tutti gli uomini. La legge umana è tenuta a basarsi sia sulla legge divina che su quella di natura. I doveri che la legge di natura impone possono, però, essere compiuti solo con il «libero arbitrio», cioè da persone libere e consapevoli. Ancora, secondo San Tommaso, la ragione riconosce il bene e la legge di natura corrisponde alla naturale inclinazione verso il bene.
La legge di natura, quindi, non è direttamente la volontà di Dio, ma è il modo attraverso il quale il singolo individuo partecipa al piano di Dio per l’umanità. La dottrina del diritto naturale ha accompagnato il pensiero occidentale fin dai suoi albori. Essa è stata decisiva prima nel favorire la fusione della cultura greca con quella romana e poi fra quella classica e quella cristiana nell’età del Medioevo. Con l’età moderna l’antropocentrismo è divenuto, in pratica, la fonte principale e, con il trascorrere del tempo, sempre più esclusiva, oggi unica. Ecco che è sorto e si è sviluppato da un lato il costituzionalismo e, dall’altro, le ideologie dominanti delle Rivoluzioni d’America e di Francia, che sono diventate le fonti del diritto attuale degli Stati.
Afferma Giovanni Turco: «Il costituzionalismo, per se stesso, si palesa come una concezione che elabora una determinata nozione di Costituzione. Si tratta della nozione moderna – ovvero razionalizzata o meglio razionalistica – di Costituzione. Ne è testimone la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), la quale afferma che “ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione” (art. 16)» (p. 11).
Pertanto la Costituzione come norma convenzionale, assume come postulati: la divisione dei poteri e quella dei diritti dell’uomo. Il costituzionalismo si presenta come ideologia, ovvero come «pensiero strumentale ad un obiettivo prassiologico (il controllo e la limitazione del potere), attraverso cui garantire la tutela di diritti (intesi come ambiti di potere, riconosciuti come tali dal potere stesso) (…) Il costituzionalismo si configura, pertanto, come discorso sul potere, assunto come creatore del diritto (identificato con il complesso delle norme) o in altri termini, come dottrina, per la quale (secondo l’espressione montesquieuana), il potere limita il potere. (…) Il potere ne costituisce la premessa (nella sua supposta sovranità) e ne costituisce il termine (nei risultati costituzionali da ottenere). Talché il potere è limitato nei modi e nelle forme che il potere stesso stabilisce, con le procedure e con gli obiettivi che il potere stesso stabilisce. (…) In questa prospettiva, i diritti e le libertà non costituiscono, in realtà, un prius, ma un posterius. Pur se teoricamente supposti, essi finiscono per essere non un criterio ma un risultato. Come tale mutevole e provvisorio (anche solo per via interpretativa). Infatti, intesi razionalisticamente i diritti, mutando la norma agendi, non può che mutare parimenti anche la facultas agendi, che da quella deriva. Sul presupposto della reciproca immanenza di potere e volere (individuale o collettivo, che sia) non si dà criterio che trascenda il potere stesso, reso attuale dalla sua effettività» (pp. 12-13).
Molto altro si potrebbe dire, ma le esplicazioni di Turco sono così interessanti e pregnanti che devono essere lette direttamente, senza barriere interpretative che ne svilirebbero non solo la consistenza, ma la bellezza dell’esposizione stessa e la bellezza è strumento indispensabile per catturare l’attenzione di un pubblico anche non interessato a determinate questioni.
L’autore è in grado di spiegare al meglio e con tesi convincenti – attraverso anche un fraseggiare filosofico che non si limita a girare intorno agli argomenti proposti, ma che punta sempre verso la sostanza dei contenuti – le derive del costituzionalismo a cui sono giunti i pensieri politici contemporanei e, dunque, alle loro applicazioni legislative, amministrative e giuridiche. Ecco che Turco recupera il concetto di Tradizione legato alle tematiche suddette ed oggi recuperare la Tradizione significa recuperare il senno perduto e porre ordine in un caos politico e culturale di proporzioni tragiche.
Recuperare la Tradizione significa recuperare il pensiero di San Tommaso d’Aquino che rende evidente la stabilità dei giudizi secondo ragione: «Nessuna consuetudine (e nessuna legge positiva) può rendere lecito l’illecito, o viceversa (come nel caso della poligamia e della poliandrias, o della simonia). La richiesta di una prestazione in nome di una consuetudine contraria al diritto naturale ed al diritto divino, rende la stessa invalida ed inesigibile (ovvero intrinsecamente iniqua). Nessuna consuetudine, quindi, può sciogliere qualcuno da ciò che è dovuto in virtù del diritto naturale e del diritto divino» (p. 127).
Interessantissimo e di grande attualità tutto il discorso inerente le consuetudini rette, corrotte, virtuose e viziose. Le consuetudini malvagie portano alla corruzione morale, anche a quelle più abominevoli, queste «possono giungere fino all’effetto al peccato, tali da essere volte permanentemente a nuocere» (p. 129). Nell’elenco dei peccati contemporanei, compresi quelli contro natura, l’autore annovera, e gliene siamo decisamente grati, anche la corruzione e la falsificazione dell’interpretazione della Sacra Bibbia.
Il libro, oltre a proporre un’analisi della nozione di Costituzione e del postcostituzionalismo contemporaneo, esamina il concetto di Tradizione, al di là della riduzione sociologistica, attualmente di moda, che ne sterilizza il giudizio sul contenuto, presentando due capitoli di approfondimento sul significato della Tradizione del filosofo aquinate, un esame che costituisce un’assoluta novità nella letteratura internazionale sul tema.
Attraverso questo saggio è possibile mettere ordine nei propri pensieri, e comprendere che senza memoria storica è impossibile il reale bene comune: la prima è imprescindibile per intendere e perseguire il secondo. Valga, come esempio, gli attuali dibattiti sulle tradizioni natalizie. È meglio privarsi del Presepio per “rispettare” gli altri (il negativo «rispetto umano», che rigetta il rispetto a Dio e il «timor di Dio») o andare fieri delle proprie tradizioni, che costituiscono l’ossatura del Nostro Patrimonio ereditato e, dunque, della nostra stessa esistenza?

Fonte: Corrispondenza romana, 16.12.2015

Nessun commento:

Posta un commento