domenica 27 gennaio 2019

Commento al cap. IV della Sacrosanctum Concilium

Nella festa liturgica di S. Giovanni Crisostomo, vescovo di Costantinopoli, Confessore e Dottore della Chiesa, concludiamo la lettura della cost. Sacrosanctum Concilium, pubblicando il commento al suo cap. IV del prof. Pierluigi Perrone, che non era disponibile durante le Antifone Maggiori.







Commento al cap. IV della Sacrosanctum Concilium

di Pierluigi Perrone

Dopo essersi occupata della Messa, cuore della vita liturgica della Chiesa, e degli altri Sacramenti, Sacrosanctum Concilium affronta in un capitolo specifico l’Ufficio divino, presentandone nei primi punti il significato teologico e liturgico e indicando in seguito le linee da seguire nella revisione della liturgia delle ore che dal Concilio sarebbe scaturita.
L’ufficio divino è espressione della fedeltà della Sposa alla richiesta dello Sposo divino di «pregare sempre senza stancarsi». Tra le varie attività e necessità, la Chiesa si serve dell’ufficio divino come linguaggio di orante per le varie ore del giorno che si dispiega in sette ore secondo i dettami della Scrittura. In realtà questi momenti vogliono rappresentare, in forma simbolica, la lode ininterrotta che, per la potenza dello Spirito Santo, sale verso Dio dalla Chiesa diffusa in ogni parte della terra.
L’ufficio divino, come ricorda il § 83, esprime, dopo la celebrazione eucaristica, la partecipazione della Chiesa alla missione sacerdotale di Cristo: Egli introduce tra gli uomini quella lode che risuona incessante tra i cori celesti per poi associare a sé l’umanità nel canto di lode e nella preghiera di intercessione. Gesù, in cielo e in terra, è la lode viva del Padre e «intercede sempre per noi» con la Chiesa da cui non è mai diviso. La Lode è eterna, perché Gesù è «Sacerdote in eterno».
L'intercessione durerà finché ci sarà un'anima bisognosa di intercessione. Allo stesso modo anche la Santa Messa è prima di tutto Sacrificio latreutico, e poi impetratorio, perché la lode non avrà mai fine mentre l'intercessione cesserà.
L’ufficio della lode è, al tempo stesso, segno visibile della fedeltà della Sposa al suo Sposo divino, attuazione fedele e perseverante della sua Volontà, esplosione di amore che si esprime compiutamente nel canto, come avviene nel Cantico dei Cantici.
Alla luce di questa rinnovata consapevolezza, il § 84 sottolinea la natura corale dell’ufficio divino, auspicando che ai chierici, che ad esso sono tenuti, si uniscano i fedeli nella «preghiera che Cristo unito al suo Corpo eleva al Padre»: questa diviene, pertanto, una manifestazione visibile della partecipazione di tutto il Popolo di Dio al Sacerdozio di Cristo poiché coloro che compiono questa preghiera «stanno davanti al trono di Dio in nome della Madre Chiesa» (§ 85).
Una lode così speciale procura un beneficio immediato per coloro che la praticano: come ricorda lo stesso numero, il divino ufficio è mezzo per la santificazione del tempo attraverso le varie ore del giorno e mediante le preghiere che la tradizione della Chiesa ha formulato con sapienza per ciascuna di esse. Il tempo che scorre nei vari periodi dell’anno liturgico viene così ricompreso in una rete d'amore che non gli consente di defluire inutilmente e lo orienta verso il suo fine.
La Costituzione conciliare dispone a questo punto degli orientamenti che presentano come intento principale quello di rinnovare quel fervore indispensabile affinché l’ufficio della lode conservi e incrementi la sua fecondità spirituale. Il § 86, infatti, rappresenta un monito rivolto nello specifico ai sacerdoti: le ragioni pastorali non possono mai giustificare l’assopirsi di tale fervore, mentre va sempre seguito l’esempio degli apostoli che istituirono i diaconi proprio per riservare a sé gli uffici della lode e della predicazione. Tuttavia, facendo seguito a riforme già avviate dalla Sede Apostolica, il Concilio dispone una revisione dell’ufficio che renda le singole ore effettivamente corrispondenti ai momenti del giorno per i quali sono nate. La Costituzione afferma comunque di voler tenere presenti i mutati ritmi di vita di quanti attendono alle opere di apostolato (§ 88) e si propone comunque un’opera di riduzione e semplificazione dell’ufficio. Con la soppressione dell’Ora di Prima si ritorna così ai sette momenti di preghiera di derivazione biblica (Sal 118, 164) che vengono distribuiti in maniera omogenea in tutto il corso della giornata per scandirne i vari passaggi: le due Ore cardine dell’Ufficio quotidiano diventano le Lodi e i Vespri, mentre l’antico Mattutino conserva il suo carattere di preghiera notturna quando è recitato in coro, ma, nella prassi individuale, può essere recitato in qualsiasi ora del giorno; allo stesso modo, la preghiera corale delle Ore minori di Terza, Sesta e Nona, che santifica il lavoro del giorno, mostra la grande considerazione che la Chiesa riserva al coro, al di fuori del quale, tuttavia, viene concesso di recitare una sola di queste tre Ore in base alle esigenze del momento della giornata che ad essa viene dedicato. Affinché le diverse Ore dell’Ufficio santifichino realmente i vari momenti della giornata, il Concilio ribadisce più volte la necessità che corrispondano all’orario proprio di ciascuna Ora canonica (§ 94). È inoltre fondamentale per tutti coloro che partecipano alla recita dell’Ufficio divino che «la mente corrisponda alla voce» (§ 90): a questo scopo viene auspicata una più efficace istruzione liturgica e biblica e un’opera di riordino del Salterio che distribuisca i Salmi non più in una settimana, ma in uno spazio di tempo più lungo che consenta di assaporarli meglio, preservando comunque il patrimonio del canto sacro della tradizione latina ad essi legato (§ 91). L’opera di revisione dovrà coinvolgere anche il ricco patrimonio degli inni e delle letture delle Scritture e dei Padri: il Concilio indica quale criterio che dovrà orientare questo processo quello della più ampia offerta di brani della parola divina, che arricchiscano i fedeli dei loro tesori, e di un equilibrato sfrondamento di quanto, soprattutto negli inni e nelle passiones, risulti profano e privo di fondamento storico.
La celebrazione corale dell’Ufficio divino, alla quale sono obbligati i Regolari e i canonici, viene calorosamente raccomandata da Sacrosanctum Concilium anche agli altri chierici e deve pertanto mostrare anche esteriormente, mediante l’adeguata compostezza e la cura del canto, lo slancio d’amore di un cuore devoto e raccolto (§ 99): rappresenta infatti una tra le espressioni più perfette del Corpo Mistico che loda pubblicamente Dio e, proprio in virtù di questo valore, se ne raccomanda la recita anche ai fedeli laici e la celebrazione in chiesa nelle feste più solenni. Infine, l’apertura del Concilio a una recita dell’Ufficio nelle lingue volgari, pur conservando la prioritaria considerazione della lingua latina e limitando ciò ai casi e alle versioni approvate, vuole rappresentare l’estremo tentativo di garantire la fecondità di questa preghiera, anche a costo della rinuncia all’afflato universale che solo la lingua latina era in grado di preservare.

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